Lo Statuto
Associazione Assistenza e Benessere
L’associazione di promozione sociale e socio assistenziale “Associazione Assistenza e Benessere” Ente senza finalità di lucro è un’associazione che si occupa della promozione della solidarietà umana, civile, culturale, sociale, è apartitica, aconfessionale, non violenta e svolge il suo impegno per il bene comune locale e globale.
STATUTO
Articolo 1 (costituzione)
L’Associazione di promozione sociale “Associazione Assistenza e Benessere” Ente s.f.l. nasce per la costituzione di un gruppo di persone che unisce le proprie risorse per sostenere le spese di strutture e servizi destinati al raggiungimento dello scopo sociale.
L’associazione di promozione sociale “Associazione Assistenza e Benessere” Ente s.f.l. è costituita da persone che si attivano per realizzare praticamente una idea di vita e di valori che da essa derivano, superando, con l’unione delle loro risorse, tutti i problemi e gli eventuali ostacoli alla sua realizzazione.
L’Associazione è apartitica, senza scopo di lucro e si ispira, per la sua organizzazione e funzionamento, ai principi di democraticità e trasparenza.
L’Associazione, costituita con riferimento al D.lgs. 460/97 prevede il rispetto dell’Art. 5, comma 1, n. 1 quinquies, che viene qui riportato quale parte integrante del presente Statuto:
Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione riserve. ecc.. durante la vita dell’Ente a meno che la destinazione non sia imposta dalla legge.
L’obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoga ed ai fini di pubblica utilità;
Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo.
Esecuzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa:
Previsione del dritto di voto a tutti gli associati o partecipanti, maggiori di età, In caso di approvazione o modifica dello statuto dei regolamenti e per la nomina degli organi effettivi dell’associazione;
Obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario, secondo le disposizioni statutarie;
Eleggibilità libera degli organi amministrativi;
Principio di voto singolo;
Sovranità dell’assemblea dei soci, associati, o partecipanti;
Criteri di ammissione ed esclusione dei soci associati e partecipanti;
Criteri ed idonee forme cli pubblicità delle convenzioni assembleari delle relative deliberazioni, dei bilanci e dei rendiconti;
Intrasmissibilità della quota o contributo associativo compresa la causa di morte
Eventuali diritti di proprietà individuali acquisiti successivamente all’adesione all’Associazione Assistenza e Benessere e relativi alla struttura o parte di essa od eventuali arredi, ritornano di proprietà dell’ associazione Associazione Assistenza e Benessere, in caso di decesso dell’associato.
Articolo 2 (sede)
L’associazione ha sede in Alessandria (AL) – Via Messina n. 11
Articolo 3 (durata)
La durata dell’associazione è illimitata.
Articolo 4 (scopo sociale)
L’associazione rivolge la sua attenzione in modo specifico e in primis a:
a) La promozione umana, la promozione sociale, la formazione, la condivisione, l’assistenza, la solidarietà, le pari opportunità, l’accoglienza e l’ospitalità a persone, adulti o minori, italiani o stranieri, in condizione di disabilità, marginalità e/o fragilità sociale, anche in convezione con gli enti pubblici o privati proposti;
b) Interessare le strutture competenti al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi dell’emarginazione e della giustizia sociale anche tramite la produzione e diffusione di pubblicazioni in formati diversi, la promozione di attività di dialogo e coordinamento tra diversi enti anche internazionali, con analoghe finalità;
c) Animazione del tempo libero di minori, persone disabili ed emarginate, iniziative formative e di aggregazione a carattere culturale, sportivo–ricreativo, di animazione sociale atte a prevenire disagi e/o devianze (es. feste, gite, soggiorni, incontri settimanali, uscite domenicali, iniziative di educazione alla pace, ecologiche e difesa dell’ambiente, ecc.);
e) Attività di formazione e sostegno alla crescita personale, allo sviluppo delle abilità personali della stima di se , della cultura alla genitorialità e alla crescita felice,; attività di formazione di operatori, volontari e attività sociali in genere;
f) Mantenere rapporti con enti statali, locali, ASL , Consulte del volontariato, Caritas, R.S.A., enti privati;
g) Offrire sostegno e collaborazione, contributi e partecipazioni a associazioni, enti, società cooperative, cooperative sociali senza scopro di lucro, O.N.G.;
h) Coadiuvare, collaborare ed attivare attività con finalità di sicurezza ambientale, sociale e di pubblica utilità e sicurezza;
i) Offre attività socio-sanitarie, educativa e riabilitativa, domiciliare e residenziale, con figure di supporto e professionali;
L’associazione inoltre, sulla base di ulteriori disponibilità, provvede alle seguenti iniziative, elencate in via esemplificativa:
– servizi di studio e ricerca, gestione di spazi informativi, multimediali, di socializzazione anche in ambito carcerario e istituti di pena per adulti e minori;
– centri polivalenti di tipo diurno e residenziale, rivolti a persone in condizione di svantaggio sociale: disabili, stranieri, giovani, donne, anziani e loro gruppi e/o loro associazioni, gruppi di aiuto mutuo aiuto;
– sostegno ed iniziative di qualsiasi attività a carattere culturale (attività di formazione,mostre, convegni e manifestazioni), video-musicale, teatrale e cinematografico, espressione corporea e ginnica, attività-sportiva amatoriale e dilettantistica, di educazione alimentare e somministrazione di bevande e alimenti anche contro pagamento o contributo;
– forme comunitarie di accoglienza anche extra-alberghiere con finalità di turismo sociale rivolte a soggetti socialmente svantaggiati e loro familiari e/o associazioni;
– divulgazione e sostegno: al progetto di sviluppo del Mercato Equo e Solidale, della finanza etica, di organismi che operano per la difesa dei diritti umani.
Articolo 5 (modalità operative)
L’Associazione svolge la propria attività organizzando e mantenendo attivi i servizi necessari alla vita e la conduzione delle strutture. Nei limiti del possibile, i membri dell’Associazione si occuperanno in prima persona delle attività e delle strutture; ove questo non sia possibile si procureranno personale esterno.L’Associazione potrà svolgere tutte le attività sopra citate presso tutte le strutture ritenute idonee compresi case di riposo, comunità, domicili ed Enti ospedalieri privati e/o pubblici.
Articolo 6 (finalità e funzioni)
L’Associazione promuove una serie di attività e servizi atti a mantenere efficiente ed attiva la capacità fisica-intellettiva-culturale-sociale dei suoi membri tramite la motivazione, la partecipazione, la cooperazione e la solidarietà sia tra i soci che verso la società, pertanto si propone di:
Creare strutture con caratteristiche idonee a soddisfare gli scopi sociali e ad essere modello per eventuali altre strutture che dovessero sorgere ovvero essere acquisite;
Organizzare una serie di servizi che permettano il raggiungimento degli obbiettivi di piena attività dei suoi membri a dispetto delle situazioni di emarginazione e/o difficoltà in cui spesso si vengono a trovare le persone;
Lavorare al servizio degli altri soci secondo le proprie attitudini ed esperienze di vita;
Partecipare sia come fruitori che come organizzatori delle attività ludiche oltre che culturali che avranno luogo nelle strutture;
Articolo 7 (personale dipendente)
Per il raggiungimento dei fini sopracitati, l’Associazione si può avvalere di personale assunto anche in regime di convenzione nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
E’ accettata l’opera di volontariato purché, i volontari siano soci attivi. In questo caso non è previsto il compenso per le prestazioni fornite, ma soltanto il rimborso delle spese sostenute.
Articolo 8 (strutture di servizio)
L’Associazione può gestire strutture, anche se non di sua proprietà, compresi case di riposo, comunità, domicili ed Enti ospedalieri privati e/o pubblici,per il conseguimento delle finalità statutarie.
Ogni struttura, creata per le suddette finalità, sarà regolata da un regolamento interno approvato dall’assemblea, in presenza di almeno metà dei soci a maggioranza semplice.
Articolo 9 (Potere di disposizione sui beni)
L’Associazione potrà acquistare, vendere, ipotecare, permutare immobili anche registrati, compiere operazioni bancarie e finanziarie, aprire conti correnti anche con scopertura, ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali: il tutto al fine di raggiungere gli scopi statutari.
L’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, delibera a maggioranza semplice, circa gli atti di straordinaria amministrazione che riguardino la cessione di beni mobili e/o immobili in patrimonio dell’Associazione che siano di rilevante entità.
Articolo 10 (Patrimonio)
l patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono dall’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni, donazioni o contributi da parte di enti pubblici, e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione e quant’altro potrà possedere a qualsiasi titolo.
Per l’adempimento deli suoi compiti l’Associazione, ordinariamente dispone delle sole entrate derivanti da versamenti effettuati da tutti coloro che fanno parte dell’Associazione
II Consiglio direttivo, annualmente, stabilisce la quota di versamento obbligatorio,denominata quota sociale, per mantenere la qualifica di socio.
La partecipazione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento delle quote sociali e delle quote delle spese di gestione.
I soci, comunque, hanno la facoltà di effettuare versamenti ulteriori alla quota sociale come sopra determinata.
I versamenti al fondo di donazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo della quota sociale e sono comunque a fondo perduto: in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al fondo donazione.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
Articolo 11 (requisiti dei membri)
Possono far parte dell’associazione persone di diversa età, estrazione sociale, culturale e fede religiosa, di stati diversi di vita.
I membri dell’Associazione avranno uno stile di vita caratterizzato da quella tipica accoglienza che crea subito famiglia, un ambiente ed un atmosfera carichi di calore umano, di comprensione, di solidarietà, di concretezza e di sano realismo che, dinanzi a qualsiasi situazione non si spera mai.
I membri si impegnano a partecipare effettivamente alla vita ed alle iniziative dell’Associazione. contribuendocosi a realizzare un suo organico sviluppo ed a perseguirne le finalità. Si impegnano inoltre ad approvare ed osservare lo Statuto ed i regolamenti dell’Associazione.
Articolo 12 (Soci)
Sono a tutti gli effetti membri dell’Associazione di promozione sociale “Associazione Assistenza e Benessere”, i soci, i componenti del Consiglio direttivo, il Presidenteed il Segretario.
L ‘appartenenzaall’Associazione è a tempo indeterminato (dopo un periodo di prova stabilito dal Consiglio direttivo e che può variare da uno a tre mesi).
Lapartecipazione all’ Associazione comporta per il socio il diritto di voto nell’assemblea per l’ approvazione e le modificazioni dell’ atto costitutivo, dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell’Associazione.
Il diritto di voto in assemblea, in caso di assenza o impedimento, può essere delegato da ciascun socio ad altro socio. Tale delega deve essere presentata per iscritto al Presidente dell’assemblea. Ciascun socio non può essere titolare di più di tre deleghe contemporaneamente.
In attesa di un provvedimento di accoglimento della domandadi ammissione, trascorso il termine di sessanta giorni dal ricevimento da parte del Consiglio direttivo, si intende che la domanda stessa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio direttivo non è tenuto ad esplicarne le motivazioni all’aspirante socio.
I firmatari dell’atto costitutivo sono di diritto Soci Aderenti.
Ogni socio dell’Associazione può, in qualsiasi momento, notificare la sua volontà di dimettersi dal novero dei suoi componenti. Tale recessoha efficacia dall’inizio del primo mese a quello nel quale il Consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.
In presenza di gravi motivi, ogni socio dell’ Associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio direttivo. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l’esclusonon condivida le ragioni dell’esclusione, può adire il collegio arbitrale di cui al presente statuto. In tal caso l’efficacia della deliberazione è sospesa fino al pronunciamento del collegio stesso. La qualifica di socio si perde comunque in caso di morosità nel pagamento della quota sociale.
Articolo 13 (Organi)
Sono organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea dei soci.
b) Il Consiglio direttivo.
c) Il Presidente del Consiglio direttivo.
d) Vice Presidente del Consiglio direttivo.
e) Segretario del Consiglio direttivo.
f) L’Economo / Coordinatore.
g) I Comitati esecutivi.
Articolo 14 (Assemblea)
L’Assemblea è costituita da tutti i soci.
L Assemblea si riunisce almeno due volte l’anno. ove obbligatorio, per l’approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo) e del bilancio preventivo (entro il 31 ottobre), e, comunque, per l’approvazione del rendiconto.
Essa ha inoltre le seguenti attribuzioni:
Elegge i membri del Consiglio direttivo e, tra essi, il Presidente ed il Vice presidente
Delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione e delibera le principali questioni che riguardano la vita dell’Associazione.
Approva i regolamenti interni
Approva modifiche ed aggiunte all’atto costitutivo, allo statuto ed ai regolamenti interni.
Delibera lo scioglimento o la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio nominando i liquidatori e fissandone i poteri
Delibera su eventuali destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione qualora ciò sia consentito dalla Legge o dal presente Statuto.
Articolo 15 (Modalità di convocazione)
L’Assemblea viene convocata dal Presidente o dal Consiglio direttivo o da un numero pari ad almeno 2/3 dei soci.
La convocazione normalmente avviene a cura del Presidente del Consiglio direttivo mediante affissione nelle bacheche delle strutture della convocazione che conterrà anche l’ordine del giorno, con preavviso di almeno tre giorni, ovvero mediante posta elettronica certificata.
In prima convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e l’assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Per le modifiche dell’atto costitutivo, dello statuto, per lo scioglimento dell’Associazione, per la devoluzione del patrimonio e per gli atti di straordinaria amministrazione che riguardino la cessione dei beni mobili e/o immobili in patrimonio dell’Associazione che siano di rilevante entità, è necessaria la presenza di almeno 2/3 ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per le modifiche del regolamento interno è necessaria la presenza almeno della metà dei soci ed il voto favorevole della metà dei presenti.
Per approvare, comunque, modifiche all’atto costituivo, allo statuto o al regolamento interno, è necessario che le proposte di modifica siano inoltrate dal Consiglio direttivo o dai 2/3 dei soci.
Per quanto non previsto dal presente statuto circa attribuzioni, modalità di funzionamento e di convocazione dell’assemblea, si rimanda alle norme del regolamento interno.
Articolo 16 (il Consiglio direttivo)
Il Consiglio direttivo é composto da un numero dispari di soci variabili da tre a cinque. Nel numero dei componenti del Consiglio direttivo sono compresi: il Presidente, il Vice Presidente,l’Economo/Coordinatore, il Segretario
Gli eletti del Consiglio direttivo restano in carica pertre anni.
I membri del Consiglio direttivo possono essere rieletti fino a tre mandati consecutivi mentre il presidente soltanto per due mandati.
L’Assemblea stabilisce il numero dei componenti del Consiglio direttivo nei limiti sopra indicati..
Il Consiglioin caso di dimissioni, impedimento permanente o definitiva decadenza di uno dei suoi componenti, procede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti fino allo scadere del Consiglio in carica. A parità di voti subentrerà il socio più anziano.
In caso che le dimissioni. L’impedimento permanente o la definitiva decadenza riguardino il presidente del consiglio direttivo, diventa presidente di diritto il suo Vice ed il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il nuovo Vice Presidente.
Dalla nomina a membro del consiglio direttivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentale sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.
Articolo 17 (decadenza)
Si decade dalla carica di membro del Consiglio in caso: di scadenza del mandato, di dimissioni, di indegnità, di gravi motivi che comportino anche l’esclusione della qualifica di socio, di tre assenze consecutive ingiustificate, di eventuale ed insanabile conflitto di interesse.
La pronuncia di decadenza dei singoli membri viene emessa dal Consiglio direttivo. Contro tale provvedimento il socio interessato può adire il collegio arbitrale, composto di tre membri ed eletto tra i componenti del Consiglio direttivo o tra i soci, ai sensi e con gli effetti previsti all’articolo 12 – c. 7, fermo restando che, comunque, i poteri inerenti la carica di consigliere sono sospesi fino al pronunciamento definitivo.
Articolo 18 (poteri e funzioni)
Il Consiglio direttivo amministra l’associazione sia collegialmente che con il consenso dei suoi singoli membri secondo i poteri conferiti loro dallo statuto.
Elegge al suo interno il Segretario e l’Economo/Coordinatore.
Ammette i nuovi soci e da comunicazione in assemblea.
Stabilisce il contributo associativo annuale o quota associativa.
Redige il bilancio annuale che sottopone all’assemblea per l’approvazione.
Nomina i comitati esecutivi e delega loro, per iscritto, i poteri necessari per il loro funzionamento, riservandosi in qualunque momento la facoltà di revoca ai sensi dell’articolo 9 del presente statuto.
Procede alla sostituzione dei suoi membri ai sensi dell’articolo 16.
Articolo 19 (Convocazione)
Le convocazioni del Consiglio direttivo vengono effettuate dal Presidente con un preavviso di almeno tre giorni, mediante affissione, presso i locali della sede sociale e con comunicazione al domicilio dei membri a mezzo posta elettronica certificata.
In caso di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo posta elettronica certificata, con telegramma, fax o comunicazione scritta, inoltrata o notificata almeno 24 ore prima della riunione.
Articolo 20 (Maggioranza richiesta)
Le deliberazioni del consiglio direttivo vengono adottate a maggioranza assoluta dei membri del consiglio stesso. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Articolo 21 (il Presidente)
Il Presidente viene eletto dall’ assemblea tra i componenti del Consiglio direttivo.
Il presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.
Al Presidente compete, sulla base delle direttiveemanate dall’Assemblea e dal Consiglio direttivo, ai quali, comunque, il Presidente riferisce circa l’attività compiuta l’ordinaria amministrazione dell’Associazione. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma, in tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato, fatto salvo quanto previsto all’articolo 9 – c.2.
Il Presidente convoca e presiede l’assemblea del Consigliodirettivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, vigila sul buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’ osservanza dell’atto costitutivo, dello statuto, dei regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
In particolare il Presidente stipula i contratti, ne riscuote somme da parte di enti pubblici o privati e rilascia quietanze
Gli è autorizzato dal Consiglio direttivo ad inoltrare istanza per ottenere finanziamenti da parte del Comune, della Provincia, della Regione, dello Stato o di qualsiasi altro ente pubblico o privato, finalizzati all’esecuzione di opere contemplate negli obbiettivi del presente statuto ed anche finalizzati alle necessità di natura economica derivanti dagli scopi dell’Associazione.
E’ autorizzato, inoltre, ad aprire conti correnti sia bancari che postali, a sottoscrivere mutui etc. In relazione a ciò è pertanto autorizzato a sottoscrivere e firmare sia i relativi, contratti e quant’altro la banca dovesse richiedergli ed a compiere a nome e per conto dell’Associazione, qualsiasi operazione inerente il suddetto conto, ivi comprese tulle le eventuali disposizioni di addebito o di prelievo. In fase di apertura del conto può autorizzare alla firma altri membri dell’Associazione, i quali potranno cosi compiere tutte le operazioni sul conto in sua vece.
E’ autorizzato, infine, alla stipula di formali convenzioni con gli enti locali, regionali, nazionali ed internazionali sia pubblici che privati.
II Presidente cura in collaborazione con l’Economo, la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, o del rendiconto da sottoporre per l’approvazione al Consiglio direttivo e poi all’Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.
Articolo 22 (il Vice Presidente)
Il vice Presidente viene eletto dall’Assemblea tra i componenti del Consiglio direttivo.
In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, egli rappresenta l’Associazione, sostituendolo in ogni sua attribuzione.
In particolare, il Vice Presidente è anche autorizzato alla stipula di formali convenzioni con gli enti locali, regionali, nazionali ed internazionali sia pubblici che privati.
Il solo intervento del Vice Presidente, costituisce per i terzi, prova dell’impedimento del Presidente.
Egli diventa Presidente di diritto, ai sensi dell’articolo 16 – c.6.
Articolo 23 (il Segretario)
Il Segretario del Consiglio direttivo viene eletto nella prima seduta del Consiglio direttivo e dura in carica quanto il consiglio.
Il Segretario svolge tutte le attività di segreteria del Consiglio e dell’ Associazione, in particolare redige i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo e dell’Associazione, coadiuva il Presidente e il Consiglio direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive necessarie ed opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.
Il segretario cura la tenuta dei seguenti libri: libro verbali delle assemblea dei soci, libro verbale del Consiglio direttivo. Cura la tenuta e l’aggiornamento del libro dei membri dell’associazione.
Articolo 24 (l’Economo)
L’Economo dell’Associazione viene eletto nella prima seduta del Consiglio direttivo e dura in carica quanto il Consiglio stesso.
Egli ha funzione di tesoriere dell’Associazione e ne tiene la contabilità. In particolare:
Collabora con il Presidente per quanto concerne le problematiche e gli aspetti economici, il reperimento di fondi per il sostegno di attività e di iniziative dell’Associazione;
Tiene costanti rapporti con gli economici dei Comitati esecutivi che curano la gestione delle strutture di servizio dell’Associazione, periodicamente relazione in Consiglio direttivo circa la situazione economica dell’intera Associazione;
Predispone annualmente, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e preventivo, oppure il rendiconto, accompagnandoli da idonea relazione contabile;
Cura la gestione della cassa dell’Associazione, ne tiene contabilità ed effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili ove obbligatori;
Cura i rapporti con eventuale personale dipendente dell’Associazione, gestendo le pratiche inerenti a tali rapporti;
Cura i rapporti con i collaboratori, a qualunque titolo, dell’Associazione;
Cura i rapporti di natura economico – patrimoniale con i vari soggetti interlocutori di volta in volta individuati.
Articolo 25 (Libri)
Sono libri dell’Associazione, fatti salvi altri prescritti dalla legge:
I libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni
dell’Assemblea del Consiglio direttivo
il Libro dei Soci
Articolo 26 (Rendiconto e bilancio)
Circa il rendiconto o il bilancio consuntivo e preventivo si dispone quanto segue:
Il rendiconto o gli esercizi di bilancio dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto o del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea
Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto o del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Irendiconti e i bilanci devono essere depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione dei soci e di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura, purché, se non sono soci provvisti dell’autorizzazione del Presidente dell’Associazione
Qualora i proventi superino per i due anni consecutivi l’ammontare di un milione di euro, modificato annualmente secondo le modalità previste dall’articolo 1 – 3 della Legge 16/12/91 n. 398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.
Articolo 27 (Scioglimento dell’Associazione)
In caso di scioglimento per qualunque causa, l’Associazione designerà il suo patrimonio in base alla decisione presa dall’assemblea dei soci come dall’articolo 9 – c.2 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 28 (comma 8 dell’art. 148 del Tuir e comma 7 dell’art. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972)
L’Associazione prevede:
il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. E salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effetività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori de’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
l’eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non la rivalutabilità della stessa.
Titolo XII(disposizioni finali) – Articolo 29 (legge n. 398 del 1991)
L’Associazione opta per il regime forfettario di cui alla legge n. 398 del 1991.
Titolo XIII(disposizioni finali) – Articolo 30 (Rinvio ad altre norme)
Per quanto non contemplato nel presente statuto varranno i regolamenti stilati dal Consiglio Direttivo ed approvati dall’Assemblea e le eventuali disposizioni di legge in materia.